La cessazione dei rapporti di lavoro può aver luogo per diverse cause, come il compimento dell’età, le dimissioni del dipendente o il decesso dello stesso. Per i contratti a tempo indeterminato la normativa generale prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dando un preavviso nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia. L’inosservanza di detti termini comporta l’obbligo per la parte inadempiente di corrispondere un’indennità equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. In riferimento al Comparto della ricerca l’istituto è stato inizialmente disciplinato dagli artt. 17,18, 19 del CCNL 1994/1997, sostituiti ora dagli art.23,24, 25 del CCNL 1998/2001 attualmente in vigore.
Quanto alle cause di cessazione del rapporto di lavoro,esse sono
disciplinate dall’art.23 del CCNL 1998/2001. La cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre
che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 12, 13, 21 e 22
del presente contratto, ha luogo: a) per compimento del limite di età
previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e
quiescenza; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso
del dipendente.
Il successivo art.24.sempre del CCNL 1998/2001 invece prevede gli
obblighi a carico delle parti nel caso della cessazione del rapporto
prevedendo espressamente che: In caso di dimissioni volontarie il
dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente (co.1). Nel
caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a
specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione(co.2).
Nell'ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo
per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento dell'età prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.17
al comma 1, lettera c), l'Ente corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'articolo 2122 c.c.(co.3).
La disposizione rinvenibile nell’art.25 in tema di recesso con preavviso prevede poi che:” Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: fino a 5 anni di servizio, 2 mesi di preavviso; da 5 a 10 anni 3 mesi di preavviso; oltre 10 anni 4 mesi di servizio (co.1). In caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della metà e I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese(co.2 e 3). Il comma 4 prevede che” La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. In tale caso, L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Nel comma 5 si prevede poi la facoltà di risoluzione di entrambe la parti atteso che “è' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte”. In ogni caso il periodo di preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
Va infine precisato che secondo le norme specifiche di comparto, coerenti con i principi generali dell’ordinamento giuridico” Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie,con la conseguenze che in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute ( cfr. co.7 art.25 del CCNL 1998-2001).